Una notizia attesa da tempo da tutti i professionisti del settore: è stato depositato presso il Senato della Repubblica il testo definitivo del DDL Ancorotti truccatore (n. 1619). Un disegno di legge che, dal 13 settembre 2025, introduce finalmente una disciplina chiara per chi opera nel mondo del make-up, dell’estetica e del benessere. Se lavori in questo settore o sogni di farne parte, devi assolutamente conoscere questi cambiamenti. Analizziamo insieme cosa prevede la nuova normativa, con un focus speciale sul ruolo del truccatore.
Chi Sono le Nuove Figure Professionali Riconosciute?
Il cuore del DDL 1619 è il riconoscimento ufficiale di due figure professionali finora non regolamentate, superando la Legge n. 1 del 1990 che faceva riferimento solo all’estetista:
- L’Onicotecnico: è definito come lo specialista che si occupa di operazioni di costruzione, ricostruzione, applicazione, decorazione e trattamento di unghie naturali e artificiali.
- Il Truccatore e Tecnico dei Trattamenti per Ciglia e Sopracciglia: questo professionista svolge attività di make-up decorativo e trattamenti estetici non invasivi. L’ambito include epilazione, colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia.
Questa regolamentazione chiarisce i confini della professione e previene sovrapposizioni con altre figure non abilitate, rafforzando la tua posizione sul mercato.
Il Percorso di Abilitazione: Cosa Serve per Mettersi in Regola
Mentre la Legge del 1990 prevedeva per l’estetista un percorso di due anni di corso regionale seguiti da un anno di specializzazione, il DDL Ancorotti definisce un percorso più mirato per le nuove figure:
- Corso di Qualificazione: L’abilitazione si ottiene superando un esame teorico-pratico, che deve essere sostenuto dopo aver frequentato un corso di qualificazione di almeno 600 ore.
- Requisiti d’età: L’abilitazione può essere conseguita al compimento del diciottesimo anno di età. Un modello di accesso flessibile permette di ottenerla anche prima per chi ha già completato un percorso di IeFP come “operatore del benessere”.
Sanzioni: Stop all’Abusivismo
Una delle modifiche più significative del DDL 1619 riguarda il sistema sanzionatorio, che si fa più severo per contrastare l’abusivismo. Il nuovo testo introduce sanzioni specifiche per chi esercita l’attività senza i requisiti professionali o senza aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da 5.000 a 50.000 euro.
- Sospensione dell’attività: da uno a due anni.
- Confisca obbligatoria: delle attrezzature e dei locali in caso di esercizio abusivo.
Domande Frequenti sul DDL Ancorotti Truccatore
Abbiamo raccolto alcune delle domande più importanti emerse sul DDL Ancorotti per darti risposte precise e dettagliate, che renderanno l’articolo ancora più completo e utile.
Crediti Formativi e DDL Ancorotti Truccatore
La legge non menziona in modo specifico il percorso di “truccatore dello spettacolo e degli audiovisivi”. Tuttavia, il DDL Ancorotti introduce un principio fondamentale: il riconoscimento dei crediti formativi. La Conferenza Stato-Regioni avrà 12 mesi per definire i criteri per il riconoscimento dei titoli già posseduti. Questo sistema modulare mira a valorizzare le competenze già acquisite, evitando duplicazioni e garantendo una regolarizzazione ordinata per chi già opera nel settore.
Per quanto riguarda i CF (Crediti Formativi ), è importante notare che il DDL fa riferimento al sistema di Formazione Professionale (IeFP), che si basa sul numero di ore di corso (almeno 600 ore). Il testo di legge non utilizza l’unità di misura dei CF, come quello che appartiene al sistema universitario.
Un truccatore potrà aprire una propria attività? O dovrà lavorare solo presso un estetista o un parrucchiere?
Assolutamente sì. La legge stabilisce che le attività di truccatore possano essere esercitate in forma di “impresa individuale o societaria”. Questo significa che, una volta ottenuta l’abilitazione, potrai aprire un tuo salone, una tua azienda o lavorare come libero professionista.
Il documento conferma inoltre l’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese e la nomina di un responsabile tecnico abilitato in ogni sede. La legge, inoltre, consente la possibilità di esercitare l’attività con un contratto di affitto di cabina all’interno di un’altra attività, come quella di un estetista, ma non limita a questa modalità lo svolgimento della professione.
Le Altre Novità per il Settore Estetico
Oltre a disciplinare le nuove figure professionali, il DDL apporta importanti modifiche anche alla Legge del 1990 per l’estetista.
- Dermopigmentazione: L’attività di estetista viene ridefinita e la dermopigmentazione è ora esplicitamente inclusa tra le prestazioni eseguibili.
- Affitto di Cabina: La normativa introduce una disciplina chiara per l’affitto di cabina, superando il vuoto normativo precedente.
- Vendita di prodotti: Viene chiarito che le imprese artigiane che esercitano prevalentemente attività estetica sono esentate dall’obbligo di comunicazione per la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e affini, a condizione che l’attività di vendita sia accessoria a quella principale, come stabilito dal DDL Ancorotti truccatore.
Conclusione: Verso un Futuro Regolamentato
In sintesi, il DDL Ancorotti è una vera e propria svolta per il settore del benessere. Riconosce ufficialmente il ruolo del truccatore e dell’onicotecnico, introduce percorsi formativi chiari e modulari e rafforza la lotta contro l’abusivismo.
Per i professionisti, questa legge non è un ostacolo, ma un’opportunità per operare in un quadro normativo certo, tutelando la propria professionalità e la sicurezza dei clienti. Per approfondire il tema fiscale legato alla tua carriera, ti consigliamo di leggere anche il nostro articolo Partita IVA Truccatore: Guida Completa, Codice ATECO e Fisco. Se sei interessato a un quadro più ampio sulla professione, dai un’occhiata alle Regole del Truccatore Professionista: Guida Essenziale per una Carriera di Successo.
Link Esterno Consigliato: Per leggere il testo integrale della legge, puoi consultare la pagina ufficiale sul sito del Senato della Repubblica Testo del DDL Ancorotti (n. 1619).
